CHI SIAMO
STATUTO
Genga 12/01/2014 – Aggiornato il 01/03/2015
REGOLAMENTO E STATUTO DELLE COMUNELLE DI Genga-Rosenga-Monticelli
Art.1-L’istituzione della “COMUNANZA AGRARIA TRE PARROCCHIE GENGA “consiste nelle tre comunelle di “Genga, Rosenga e Monticelli” e conserva tale denominazione. Il suo codice Fiscale è: 90020420429 Art. 2- L’istituzione riguarda l’amministrazione dei beni già appartenenti alle parrocchie di Genga, Rosenga e Monticelli del comune di Genga e riacquistati dal Papa Leone XII con istrumento, 13 Giugno 1825, a vantaggio e profitto delle popolazioni delle parrocchie stesse. Saranno quindi amministrati i territori risultanti dall’estratto dell’Agenzia del Territorio appartenenti alla “Comunanza delle Tre Parrocchie di Genga, Rosenga e Monticelli”
Art.3- I beni costituenti il patrimonio della Istituzione sono descritti nell’inventario allegato al presente regolamento, nel quale dovranno altresì essere annotati tutti i titoli, atti e scritture che si riferiscono al patrimonio ed alla sua amministrazione. L’inventario, da inviarsi in copia alla Comunità Montana Esino- Frasassi e dovrà essere tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente
Art.4- L’istituzione ha la sua sede in Genga, dove avranno luogo le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, il territorio comprende oltre a Genga Capoluogo,l e frazioni di Rosenga,Vallemania,Pianello,Bivio Pandolfi,Monticelli. Sono escluse le frazioni di Foce,Serra,Villabella e Capolavilla perché godono di loro Comunanza. (Come evidenziato dallo Statuto delle stesse del 20/12/1908) Però se vorranno, singolarmente potranno chiedere di aderire essendo residenti della ex Parrocchia di Genga.
Art.5- L’istituzione ha lo scopo di amministrare e migliorare il patrimonio che le appartiene favorendo lo sviluppo socio economico degli utenti. Art.6- Sono destinatari delle rendite dell’istituzione ed interessati all’istituzione stessa tutti i rappresentanti dei nuclei familiari residenti nei territori della comunanza che siano cittadini italiani, e proprietari di casa o terreni.
Chi ne avrà diritto essendo divenuto residente dopo il 01/01/2014 dovrà presentare domanda scritta al Consiglio direttivo, che si riserva il diritto di accettazione, l’utente che ne farà richiesta non potrà essere aderente ad altra comunanza.
Vista la situazione di spopolamento ed invecchiamento della popolazione residente si concederà la qualifica di utente anche a coloro che pur avendo residenza in altro comune siano proprietari di abitazione o terreni presentando il certificato catastale purché ne facciano richiesta al Consiglio d’Amministrazione che valuterà ogni caso per l’accettazione.
USO DEI BENI
Art.7- E’ fatto assoluto divieto di tagliare legna nei boschi delle Comunelle senza la preventiva autorizzazione del Consiglio d’Amministrazione. I boschi saranno gestiti con la piena osservanza delle disposizioni di Polizia Forestale vigenti
Art. 8-Il taglio del bosco allorché sarà giunto a maturazione verrà disposto dal Consiglio d’Amministrazione, previa autorizzazione degli organi competenti.
Un utente che richieda parte del taglio o del pascolo sarà tenuto al pagamento di una quota stabilita dal consiglio d’Amministrazione, dovrà essere in regola con le vigenti norme di sicurezza ed amministrative.
Art.9-L ‘Istituzione non potrà, senza l’autorizzazione legislativa vigente , procedere all’alienazione dei beni costituenti il proprio patrimonio , o comunque non potrà mutarne la destinazione. Qualora se ne rendesse indispensabile, il relativo atto deliberativo dovrà essere adottato dall’Assemblea generale degli utenti e approvato dalla Autorità superiore competente in materia.
Art.10- Le variazioni della consistenza patrimoniale dei boschi, dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti donazioni e lasciti , rispettivamente autorizzati ed accettati, dovranno essere riportate nell’inventario.
Art.11 l’Istituzione è retta:
Dall’Assemblea degli utenti;
Dal Consiglio d’Amministrazione;
Dal Presidente;
Art.12-L’Assemblea generale degli utenti è costituita da tutti coloro che hanno i requisiti indicati dall’art.6 del presente statuto.
Art.13- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 6 membri eletti dall’assemblea degli utenti.(possibilmente rappresentativi delle frazioni facenti parte della comunanza) Sono eleggibili tutti gli utenti descritti dall’art.6 Non potranno far parte del Consiglio d’amministrazione coloro:
-che hanno il maneggio del denaro dell’istituzione o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione ;
-che hanno lite vertente con l’Istituzione;
-coloro i quali direttamente od indirettamente hanno parte in sevizi od esazioni di diritti nell’interesse dell’Istituzione.
-gli amministratori della provincia, del comune e delle OO.pp.vigilate da detti enti, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;
-coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune e sono stati legalmente messi in mora.
Art.14-Sono di competenza dell’assemblea degli utenti:
A)L’elezione del consiglio d’Amministrazione;
B) L’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto che dovranno essere proposte dal Consiglio d’Amministrazione;
C)L’approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni costituenti il patrimonio delle comunelle.
Art.15-L’Assemblea viene convocata dal Presidente, o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta di1/3 degli utenti interessati .
Art.16- La convocazione deve essere annunziata almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione mediante manifesto del Presidente almeno in formato A3 affisso nelle bacheche comunali e nei locali pubblici del territorio, Per i nuovi soci aderenti nell’anno sarà portata a conoscenza di ciascun interessato mediante lettera del Presidente medesimo da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Tanto nel manifesto quanto nella lettera dovranno indicarsi il giorno , l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’oggetto da trattarsi.
Art.17-Contemporaneamente è pubblicata nella sede per 10 giorni a cura del Presidente, la lista delle persone che hanno diritto di intervenire all’adunanza.
Art.18- Sarà a tal fine dal Consiglio di Amministrazione formato e tenuto in corrente il registro delle persone aventi i requisiti a far parte dell’Assemblea: la revisione avverrà una volta l’anno a Dicembre.
Art.19- Contro le indebite iscrizioni , o per le aggiunzioni , potrà entro l’indicato termine di 10 giorni presentarsi ricorso al consiglio d’Amministrazione.
Art.20-Il Consiglio d’Amministrazione dovrà pronunciarsi entro otto giorni da quello in cui avrà ricevuto il ricorso.
Quando il Consiglio d’Amministrazione non si pronunci sui ricorsi e non dichiari le indebite iscrizioni od aggiunte, provvederà la Giunta Comunale. Le decisioni saranno comunicate ai ricorrenti, rispettivamente a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione , o del Sindaco, entro tre giorni.
Art.21-L’Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua vece ed in caso di impedimento dal Vicepresidente
Art.22-Per la legalità delle adunanze dell’assemblea è necessario che si siano effettuate tutte le modalità previste di convocazione nell’art 16 e siano presenti: Gli Amministratori (Presidente,Amministratore,Segretario)e l’intervento di almeno 6 (sei)utenti. Le proposte si intendono adottate se riportano tanti voti quanti corrispondono alla metà più uno dei votanti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Art.23 – Il Verbale è per mezzo del Presidente spedito all’organo superiore competente per il prescritto visto od approvazione secondo le norme vigenti che regolano la materia.
Art.24- Le votazioni dell’Assemblea avvengono per appello nominale o per alzata di mano.
Art.25-Nelle adunanze dell’Assemblea dovrà sempre assistere , sotto pena di nullità delle delibere , il Segretario della Comunanza , il quale dovrà redigere il verbale della seduta.
Art.26-Il consiglio di Amministrazione si compone di 7(sette) membri compreso il Presidente, che verrà eletto alla prima riunione utile del Consiglio d’Amministrazione. Il Presidente eletto, nella stessa seduta, nomina Il Vicepresidente, Il Segretario ed il Tesoriere
Art.27-Il Presidente convoca il Consiglio d’Amministrazione tramite lettera, e-mail, direttamente con il telefono o vie brevi.
Art.28-S’intendono eletti a membri del consiglio di Amministrazione, quelli che, essendo iscritti nella lista i cui all’art.18, avranno riportato il maggior numero di voti, A Parità di voti la preferenza sarà data al maggiore di età.
Art. 29-I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sei anni. Si procederà alla sostituzione dei membri dimissionari o decaduti nel solo caso che il Consiglio abbia perduto metà dei componenti e tramite Assemblea. Questi manterranno la loro carica fino a quando ne sarà passato il sesto anno per il rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.
Art.30-Al consiglio d’Amministrazione spetta:
1°) deliberare il bilancio preventivo annuale
2°)Approvare il conto consuntivo presentato dal Tesoriere
4°) Deliberare altresì su tutti gli affari attribuitigli dal presente regolamento.
Art.31- Nel mese di ottobre il Consiglio d’Amministrazione delibera il bilancio preventivo per l’anno successivo e nel mese di maggio approva il conto dell’esercizio precedente.
Art.32-Per la legalità delle deliberazioni si richiede in prima convocazione l’intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio, ed in seconda convocazione basterà qualunque numero di intervenuti, purché non inferiore a tre.
Art.33-Per la convocazione del Consiglio, per la disciplina delle votazioni o per la forma e tenuta dei verbali, saranno osservate in quanto applicabili, le disposizioni della legge vigenti.
Art.34- I verbali delle deliberazioni sono a cura del Presidente spediti all’ente preposto, il quale eserciterà le attribuzioni di vigilanza e di tutela previste dalla legge.
Art.35- Il Presidente rappresenta l’Istituzione, firma gli atti e tiene la corrispondenza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.
Art.36-Quando entra in carica il Presidente, prende la consegna di tutti gli atti, documenti e di ogni cosa spettante all’Istituzione e sotto la sua personale responsabilità ne fa la trasmissione al successore. La consegna e riconsegna debbono farsi risultare dal processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente entrante in funzione, dal cessante e dal Segretario Contabile. Il verbale originale sarà conservato nell’ archivio dell’Istituzione.
Art.37-L’Istituzione avrà un Segretario e un Esattore-Tesoriere. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio d’Amministrazione, il quale stabilisce altresì i relativi compensi.
Art.38-Il Segretario assiste nelle sedute del consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d’ufficio . Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti sempre aggiornati. Custodisce l’archivio e le carte d’ufficio. E’ tenuto ad eseguire tutti gli atti d’ufficio disposti dalle leggi e dalle disposizioni in materia.
Art.39- Il Tesoriere terrà , sotto la sua personale responsabilità , costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo da: Presidente e dai consiglieri e dal Segretario, dietro richiesta e dai funzionari della Autorità preposte.
Art.40- IL Tesoriere deve annualmente rendere conto della propria gestione nel termine di due mesi della chiusura dell’esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questo con l’anno solare.
Art.41-Il Presidente ed il segretario sono responsabili delle carte loro affidate . Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute, ne rimarranno a loro volta responsabili.
Art.42- Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia dell’Amministrazione che al personale, si applicano le disposizioni della legge vigenti.
DISPOSIZIONI GENERALI Art 43- Le vigenti leggi saranno adottate come norma generale di diritto per la risoluzione di tutte le difficoltà e questioni che fossero per insorgere nel pratico svolgimento della Istituzione e non trovassero applicazione nelle disposizioni del presente regolamento.
Il presente regolamento deve essere completato dall’estratto catastale dei beni e dall’inventario delle consistenze. Oltre ad essere approvato dall’assemblea generale e dall’organo statale competente.
Art.44- La Comunanza sarà disponibile alla adesione delle comunanze limitrofe . Il presente Statuto consiste in n°6 pagine.
REGOLAMENTO E STATUTO DELLE COMUNELLE DI Genga-Rosenga-Monticelli
Capitolo 1°
ORIGINE E SCOPO DELLA ISTITUZIONEArt.1-L’istituzione della “COMUNANZA AGRARIA TRE PARROCCHIE GENGA “consiste nelle tre comunelle di “Genga, Rosenga e Monticelli” e conserva tale denominazione. Il suo codice Fiscale è: 90020420429 Art. 2- L’istituzione riguarda l’amministrazione dei beni già appartenenti alle parrocchie di Genga, Rosenga e Monticelli del comune di Genga e riacquistati dal Papa Leone XII con istrumento, 13 Giugno 1825, a vantaggio e profitto delle popolazioni delle parrocchie stesse. Saranno quindi amministrati i territori risultanti dall’estratto dell’Agenzia del Territorio appartenenti alla “Comunanza delle Tre Parrocchie di Genga, Rosenga e Monticelli”
Art.3- I beni costituenti il patrimonio della Istituzione sono descritti nell’inventario allegato al presente regolamento, nel quale dovranno altresì essere annotati tutti i titoli, atti e scritture che si riferiscono al patrimonio ed alla sua amministrazione. L’inventario, da inviarsi in copia alla Comunità Montana Esino- Frasassi e dovrà essere tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente
Art.4- L’istituzione ha la sua sede in Genga, dove avranno luogo le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, il territorio comprende oltre a Genga Capoluogo,l e frazioni di Rosenga,Vallemania,Pianello,Bivio Pandolfi,Monticelli. Sono escluse le frazioni di Foce,Serra,Villabella e Capolavilla perché godono di loro Comunanza. (Come evidenziato dallo Statuto delle stesse del 20/12/1908) Però se vorranno, singolarmente potranno chiedere di aderire essendo residenti della ex Parrocchia di Genga.
Art.5- L’istituzione ha lo scopo di amministrare e migliorare il patrimonio che le appartiene favorendo lo sviluppo socio economico degli utenti. Art.6- Sono destinatari delle rendite dell’istituzione ed interessati all’istituzione stessa tutti i rappresentanti dei nuclei familiari residenti nei territori della comunanza che siano cittadini italiani, e proprietari di casa o terreni.
Chi ne avrà diritto essendo divenuto residente dopo il 01/01/2014 dovrà presentare domanda scritta al Consiglio direttivo, che si riserva il diritto di accettazione, l’utente che ne farà richiesta non potrà essere aderente ad altra comunanza.
Vista la situazione di spopolamento ed invecchiamento della popolazione residente si concederà la qualifica di utente anche a coloro che pur avendo residenza in altro comune siano proprietari di abitazione o terreni presentando il certificato catastale purché ne facciano richiesta al Consiglio d’Amministrazione che valuterà ogni caso per l’accettazione.
Capitolo 2°
USO DEI BENI
Art.7- E’ fatto assoluto divieto di tagliare legna nei boschi delle Comunelle senza la preventiva autorizzazione del Consiglio d’Amministrazione. I boschi saranno gestiti con la piena osservanza delle disposizioni di Polizia Forestale vigenti
Art. 8-Il taglio del bosco allorché sarà giunto a maturazione verrà disposto dal Consiglio d’Amministrazione, previa autorizzazione degli organi competenti.
Un utente che richieda parte del taglio o del pascolo sarà tenuto al pagamento di una quota stabilita dal consiglio d’Amministrazione, dovrà essere in regola con le vigenti norme di sicurezza ed amministrative.
Art.9-L ‘Istituzione non potrà, senza l’autorizzazione legislativa vigente , procedere all’alienazione dei beni costituenti il proprio patrimonio , o comunque non potrà mutarne la destinazione. Qualora se ne rendesse indispensabile, il relativo atto deliberativo dovrà essere adottato dall’Assemblea generale degli utenti e approvato dalla Autorità superiore competente in materia.
Art.10- Le variazioni della consistenza patrimoniale dei boschi, dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti donazioni e lasciti , rispettivamente autorizzati ed accettati, dovranno essere riportate nell’inventario.
Capitolo 3°
RAPPRESENTANZAArt.11 l’Istituzione è retta:
Dall’Assemblea degli utenti;
Dal Consiglio d’Amministrazione;
Dal Presidente;
Art.12-L’Assemblea generale degli utenti è costituita da tutti coloro che hanno i requisiti indicati dall’art.6 del presente statuto.
Art.13- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 6 membri eletti dall’assemblea degli utenti.(possibilmente rappresentativi delle frazioni facenti parte della comunanza) Sono eleggibili tutti gli utenti descritti dall’art.6 Non potranno far parte del Consiglio d’amministrazione coloro:
-che hanno il maneggio del denaro dell’istituzione o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione ;
-che hanno lite vertente con l’Istituzione;
-coloro i quali direttamente od indirettamente hanno parte in sevizi od esazioni di diritti nell’interesse dell’Istituzione.
-gli amministratori della provincia, del comune e delle OO.pp.vigilate da detti enti, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;
-coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune e sono stati legalmente messi in mora.
Capitolo 4°
ASSEMBLEA GENERALE DEGLI INTERESSATIArt.14-Sono di competenza dell’assemblea degli utenti:
A)L’elezione del consiglio d’Amministrazione;
B) L’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto che dovranno essere proposte dal Consiglio d’Amministrazione;
C)L’approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni costituenti il patrimonio delle comunelle.
Art.15-L’Assemblea viene convocata dal Presidente, o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta di1/3 degli utenti interessati .
Art.16- La convocazione deve essere annunziata almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione mediante manifesto del Presidente almeno in formato A3 affisso nelle bacheche comunali e nei locali pubblici del territorio, Per i nuovi soci aderenti nell’anno sarà portata a conoscenza di ciascun interessato mediante lettera del Presidente medesimo da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Tanto nel manifesto quanto nella lettera dovranno indicarsi il giorno , l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’oggetto da trattarsi.
Art.17-Contemporaneamente è pubblicata nella sede per 10 giorni a cura del Presidente, la lista delle persone che hanno diritto di intervenire all’adunanza.
Art.18- Sarà a tal fine dal Consiglio di Amministrazione formato e tenuto in corrente il registro delle persone aventi i requisiti a far parte dell’Assemblea: la revisione avverrà una volta l’anno a Dicembre.
Art.19- Contro le indebite iscrizioni , o per le aggiunzioni , potrà entro l’indicato termine di 10 giorni presentarsi ricorso al consiglio d’Amministrazione.
Art.20-Il Consiglio d’Amministrazione dovrà pronunciarsi entro otto giorni da quello in cui avrà ricevuto il ricorso.
Quando il Consiglio d’Amministrazione non si pronunci sui ricorsi e non dichiari le indebite iscrizioni od aggiunte, provvederà la Giunta Comunale. Le decisioni saranno comunicate ai ricorrenti, rispettivamente a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione , o del Sindaco, entro tre giorni.
Art.21-L’Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua vece ed in caso di impedimento dal Vicepresidente
Art.22-Per la legalità delle adunanze dell’assemblea è necessario che si siano effettuate tutte le modalità previste di convocazione nell’art 16 e siano presenti: Gli Amministratori (Presidente,Amministratore,Segretario)e l’intervento di almeno 6 (sei)utenti. Le proposte si intendono adottate se riportano tanti voti quanti corrispondono alla metà più uno dei votanti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Art.23 – Il Verbale è per mezzo del Presidente spedito all’organo superiore competente per il prescritto visto od approvazione secondo le norme vigenti che regolano la materia.
Art.24- Le votazioni dell’Assemblea avvengono per appello nominale o per alzata di mano.
Art.25-Nelle adunanze dell’Assemblea dovrà sempre assistere , sotto pena di nullità delle delibere , il Segretario della Comunanza , il quale dovrà redigere il verbale della seduta.
Capitolo 5°
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEArt.26-Il consiglio di Amministrazione si compone di 7(sette) membri compreso il Presidente, che verrà eletto alla prima riunione utile del Consiglio d’Amministrazione. Il Presidente eletto, nella stessa seduta, nomina Il Vicepresidente, Il Segretario ed il Tesoriere
Art.27-Il Presidente convoca il Consiglio d’Amministrazione tramite lettera, e-mail, direttamente con il telefono o vie brevi.
Art.28-S’intendono eletti a membri del consiglio di Amministrazione, quelli che, essendo iscritti nella lista i cui all’art.18, avranno riportato il maggior numero di voti, A Parità di voti la preferenza sarà data al maggiore di età.
Art. 29-I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sei anni. Si procederà alla sostituzione dei membri dimissionari o decaduti nel solo caso che il Consiglio abbia perduto metà dei componenti e tramite Assemblea. Questi manterranno la loro carica fino a quando ne sarà passato il sesto anno per il rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.
Art.30-Al consiglio d’Amministrazione spetta:
1°) deliberare il bilancio preventivo annuale
2°)Approvare il conto consuntivo presentato dal Tesoriere
4°) Deliberare altresì su tutti gli affari attribuitigli dal presente regolamento.
Art.31- Nel mese di ottobre il Consiglio d’Amministrazione delibera il bilancio preventivo per l’anno successivo e nel mese di maggio approva il conto dell’esercizio precedente.
Art.32-Per la legalità delle deliberazioni si richiede in prima convocazione l’intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio, ed in seconda convocazione basterà qualunque numero di intervenuti, purché non inferiore a tre.
Art.33-Per la convocazione del Consiglio, per la disciplina delle votazioni o per la forma e tenuta dei verbali, saranno osservate in quanto applicabili, le disposizioni della legge vigenti.
Art.34- I verbali delle deliberazioni sono a cura del Presidente spediti all’ente preposto, il quale eserciterà le attribuzioni di vigilanza e di tutela previste dalla legge.
Art.35- Il Presidente rappresenta l’Istituzione, firma gli atti e tiene la corrispondenza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.
Art.36-Quando entra in carica il Presidente, prende la consegna di tutti gli atti, documenti e di ogni cosa spettante all’Istituzione e sotto la sua personale responsabilità ne fa la trasmissione al successore. La consegna e riconsegna debbono farsi risultare dal processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente entrante in funzione, dal cessante e dal Segretario Contabile. Il verbale originale sarà conservato nell’ archivio dell’Istituzione.
Art.37-L’Istituzione avrà un Segretario e un Esattore-Tesoriere. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio d’Amministrazione, il quale stabilisce altresì i relativi compensi.
Art.38-Il Segretario assiste nelle sedute del consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d’ufficio . Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti sempre aggiornati. Custodisce l’archivio e le carte d’ufficio. E’ tenuto ad eseguire tutti gli atti d’ufficio disposti dalle leggi e dalle disposizioni in materia.
Art.39- Il Tesoriere terrà , sotto la sua personale responsabilità , costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo da: Presidente e dai consiglieri e dal Segretario, dietro richiesta e dai funzionari della Autorità preposte.
Art.40- IL Tesoriere deve annualmente rendere conto della propria gestione nel termine di due mesi della chiusura dell’esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questo con l’anno solare.
Art.41-Il Presidente ed il segretario sono responsabili delle carte loro affidate . Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute, ne rimarranno a loro volta responsabili.
Art.42- Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia dell’Amministrazione che al personale, si applicano le disposizioni della legge vigenti.
DISPOSIZIONI GENERALI Art 43- Le vigenti leggi saranno adottate come norma generale di diritto per la risoluzione di tutte le difficoltà e questioni che fossero per insorgere nel pratico svolgimento della Istituzione e non trovassero applicazione nelle disposizioni del presente regolamento.
Il presente regolamento deve essere completato dall’estratto catastale dei beni e dall’inventario delle consistenze. Oltre ad essere approvato dall’assemblea generale e dall’organo statale competente.
Art.44- La Comunanza sarà disponibile alla adesione delle comunanze limitrofe . Il presente Statuto consiste in n°6 pagine.